Interrogazione a risposta orale del Sen. Giovanni Russo Spena

gennaio 2007

 

Al Ministro della Giustizia

 

 

                                                                Premesso che:

 

 

-         la Gran Bretagna, nell’ambito di indagini sul terrorismo internazionale di matrice islamica, ha richiesto l’estradizione nel Regno Unito del medico italiano, incensurato, Dr. Rosario Imperiale, con l’imputazione di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da delitto;

-         in data 19 dicembre u.s., la VII sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Napoli dello scorso giugno, che aveva accolto la richiesta di estradizione del Regno Unito;

-         il Dr. Imperiale è attualmente detenuto, da circa un anno, nel carcere di Poggioreale, sulla base di accuse rispetto alle quali l’imputato ha costantemente dichiarato la propria innocenza, sottolineando in particolare l’infondatezza dei reati a lui contestati, commessi secondo l’accusa a Londra, negli stessi giorni in cui invece l’imputato si trovava a Napoli, come la stessa difesa del Dr. Imperiale ha potuto dimostrare;

-         nel contestare la fondatezza delle accuse mossegli, il Dr. Imperiale non ha omesso di rilevare il possibile legame e le vicendevoli implicazioni tra il procedimento penale iniziato nei propri confronti e le dichiarazioni da lui stesso rese alle autorità britanniche, in merito all’extraordinary rendition e ai trattamenti inumani e degradanti subiti dal giovane medico tunisino Wissem HTira;     

-         prescindendo dalle ragioni che hanno motivato il parere favorevole in ordine all’estradizione del Dr. Imperiale, i difensori di quest’ultimo paventano il rischio – che si teme non infondato- che lo stesso imputato, una volta estradato nel Regno Unito, possa essere sottoposto a condizioni detentive lesive della dignità del detenuto e non conformi ai requisiti sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, nonchè dalla nostra Costituzione, ovvero possa essere coinvolto in una extraordinary rendition;

-         i difensori del Dr. Imperiale riferiscono in particolare di un singolare episodio avvenuto nel carcere di Poggioreale, relativo al reiterato invio al detenuto di copie dell’Anti-Terrorism Act inglese da parte di uno studio legale londinese, con l’invito alla collaborazione con la giustizia e la richiesta- non meglio motivata - di un incontro con il medesimo Dr. Imperiale, che peraltro non aveva mai nominato quale proprio difensore alcuno degli avvocati del suddetto studio londinese;  

 

Considerato che:

 

-         ai sensi dell’art. 1, commi primo e sesto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”, dovendo altresì essere attuato “secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”;

-         il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987, recante “Regole minime per il trattamento dei detenuti” e dall’art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; 

 

 

 

Si chiede:

-         se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta;

-         se il Ministro in indirizzo, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, adottando se del caso, alla stregua delle proprie competenze e della propria funzione istituzionale, ogni provvedimento idoneo a garantire, in relazione al Dr. Imperiale ed alla procedura di estradizione che lo riguarda, la tutela dei diritti fondamentali e il pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale e dallo jus cogens in materia di estradizione, trattamento penitenziario e processuale dell’estradato, al fine di evitare soprattutto che la circostanza di avere egli denunciato le torture subite dal medico tunisino Wissem HTira possa risolversi in trattamenti discriminatori nei suoi confronti.

 

Sen. Giovanni Russo Spena