Consiglio d’Europa
Comitato dei Ministri
(traduzione
non ufficiale di Sergio)
Risoluzione Interinale ResDH(2005)85
Dorigo Paolo contro l’Italia (violazione del diritto ad un processo
equo) (ricorso n° 33286/96), Risoluzioni Interinali DH(99)258, DH(2002)30 e
DH(2004)13
(adottata dal Comitato dei Ministri il 12 ottobre 2005, durante la 940a riunione dei Delegati dei Ministri)
Il Comitato dei Ministri, in virtù del vecchio articolo
32 della Convenzione di difesa dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali (qui di seguito denominata «la Convenzione»),
vista la propria decisione del 15 aprile 1999 (Risoluzione
Interinale DH(99)258) in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione sul
caso Dorigo Paolo, afferente a una violazione del diritto ad un equo processo
garantito dall’articolo 6 della Convenzione in ragione della condanna del
ricorrente nel 1993 sulla base di dichiarazioni rese prima del processo da tre
co-imputati «pentiti», senza che il ricorrente abbia potuto interrogare o far
interrogare questi ultimi, conformemente al diritto in vigore all’epoca dei
fatti, e fino al 1997;
ricordando che, in considerazione dei
seri dubbi che questa violazione ha gettato sui risultati di tale procedura e dell’assenza
di un intervento da parte delle autorità italiane per cancellare le gravi
conseguenze che ne sono risultate per il ricorrente, il Comitato ha adottato le
Risoluzioni Interinali:
- ResDH(2002)30, che constatava come l’assenza di mezzi
per riaprire le procedure contestate non avesse permesso di correggere
pienamente le conseguenze gravi e continuative di detta violazione ed
incoraggiava le autorità italiane ad adottare rapidamente una nuova
legislazione conforme ai principi esposti nella propria Raccomandazione
Rec(2002)2 sulla riapertura, e
- ResDH(2004)13, che constatava come l’attività legislativa
non avesse ancora avuto esito ed invitava immediatamente le autorità italiane
ad assicurare nel più breve lasso di tempo l’adozione di misure che permettessero
di cancellare le conseguenze della violazione per il ricorrente nel caso in
questione;
deplorando il fatto che,
più di sei anni dopo la constatazione di una violazione nel caso in questione,
le autorità italiane non abbiano preso alcuna misura per cancellare, per quanto
possibile, le conseguenze della violazione (restitutio
ad integrum) e che soluzioni alternative, quali la concessione di una
grazia presidenziale, non abbiano potuto aver esito;
constatando di conseguenza
che la riapertura della procedura incriminata resta il modo migliore di assicurare
la restitutio ad integrum nel caso in
questione;
notando a tal riguardo che dei progetti di legge sono
attualmente pendenti davanti al Parlamento italiano, dal 2001 e dal 2005
rispettivamente, ma che, al momento attuale, il primo di questi progetti
esclude dal suo campo d’applicazione il caso Dorigo, mentre il secondo,
malgrado la sua portata più ampia, non prevede delle clausole transitorie che
ne permettano esplicitamente l’applicazione a questo caso;
ricorda fermamente
l’obbligo per tutte le autorità interessate
di assicurare l’adozione di misure adeguate in favore del ricorrente e
invoca
l’adozione a brevissima scadenza di una legislazione
che permetta il riesame interno del caso Dorigo con requisiti conformi alla
Convenzione,
decide
di continuare a prendere in esame questo caso in
ciascuna delle riunioni «Diritti dell’uomo» finché l’Italia non rispetti i
propri obblighi ai sensi della Convenzione.