Consiglio d’Europa

Comitato dei Ministri

(traduzione non ufficiale di Sergio)

Risoluzione Interinale ResDH(2005)85

Dorigo Paolo contro l’Italia (violazione del diritto ad un processo equo) (ricorso n° 33286/96), Risoluzioni Interinali DH(99)258, DH(2002)30 e DH(2004)13

(adottata dal Comitato dei Ministri il 12 ottobre 2005, durante la 940a riunione dei Delegati dei Ministri)

 

Il Comitato dei Ministri, in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione di difesa dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

vista la propria decisione del 15 aprile 1999 (Risoluzione Interinale DH(99)258) in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione sul caso Dorigo Paolo, afferente a una violazione del diritto ad un equo processo garantito dall’articolo 6 della Convenzione in ragione della condanna del ricorrente nel 1993 sulla base di dichiarazioni rese prima del processo da tre co-imputati «pentiti», senza che il ricorrente abbia potuto interrogare o far interrogare questi ultimi, conformemente al diritto in vigore all’epoca dei fatti, e fino al 1997;

ricordando che, in considerazione dei seri dubbi che questa violazione ha gettato sui risultati di tale procedura e dell’assenza di un intervento da parte delle autorità italiane per cancellare le gravi conseguenze che ne sono risultate per il ricorrente, il Comitato ha adottato le Risoluzioni Interinali:

-  ResDH(2002)30, che constatava come l’assenza di mezzi per riaprire le procedure contestate non avesse permesso di correggere pienamente le conseguenze gravi e continuative di detta violazione ed incoraggiava le autorità italiane ad adottare rapidamente una nuova legislazione conforme ai principi esposti nella propria Raccomandazione Rec(2002)2 sulla riapertura, e

-  ResDH(2004)13, che constatava come l’attività legislativa non avesse ancora avuto esito ed invitava immediatamente le autorità italiane ad assicurare nel più breve lasso di tempo l’adozione di misure che permettessero di cancellare le conseguenze della violazione per il ricorrente nel caso in questione;

deplorando il fatto che, più di sei anni dopo la constatazione di una violazione nel caso in questione, le autorità italiane non abbiano preso alcuna misura per cancellare, per quanto possibile, le conseguenze della violazione (restitutio ad integrum) e che soluzioni alternative, quali la concessione di una grazia presidenziale, non abbiano potuto aver esito;

constatando di conseguenza che la riapertura della procedura incriminata resta il modo migliore di assicurare la restitutio ad integrum nel caso in questione;

notando a tal riguardo che dei progetti di legge sono attualmente pendenti davanti al Parlamento italiano, dal 2001 e dal 2005 rispettivamente, ma che, al momento attuale, il primo di questi progetti esclude dal suo campo d’applicazione il caso Dorigo, mentre il secondo, malgrado la sua portata più ampia, non prevede delle clausole transitorie che ne permettano esplicitamente l’applicazione a questo caso;

ricorda fermamente

l’obbligo per tutte le autorità interessate di assicurare l’adozione di misure adeguate in favore del ricorrente e

invoca

l’adozione a brevissima scadenza di una legislazione che permetta il riesame interno del caso Dorigo con requisiti conformi alla Convenzione,

decide

di continuare a prendere in esame questo caso in ciascuna delle riunioni «Diritti dell’uomo» finché l’Italia non rispetti i propri obblighi ai sensi della Convenzione.