EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DDL PRESIDENZA-GIUSTIZIA

 

DA quanto mi ha spiegato l'avvocato Trupiano, la mia situazione non è molto influenzata da questa legge, poiché siamo già in ricorso in Corte Costituzionale, ma per il futuro ed altri casi, andrebbe rilevato che la magagna fondamentale della legge è di fatto "normare" un DOVERE DELLO STATO (la revisione sui processi cassati dalla CEDU) in un "opzione" di imputato o Procuratore, che devono fare istanza entro 3 mesi dalla sentenza italiana emessa sulla sentenza CEDU (come la citata del 1-12-2007) pena la perdita dell'"opzione".

Appunto in Italia la "giustizia" è un'opzione.

 

da http://www.giustizia.it/

 

3 agosto 2007. Palazzo Chigi. Nella riunione del Consiglio dei Ministri approvato, fra gli altri, il disegno di legge Presidenza-Giustizia in materia di Revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

Le “Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti

dell’uomo”, approvate oggi dal Consiglio dei Ministri, introducono nel codice di procedura

penale la possibilità di revisione delle sentenze di condanna che, secondo la Corte europea

dei diritti dell’uomo, abbiano violato le fondamentali garanzie di difesa o il principio del

contraddittorio previsto dal nostro ordinamento (articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo).

Intervenire in questa direzione era necessario e urgente.

Il sistema processuale italiano attuale non prevede, infatti, specifici meccanismi di

adeguamento alle indicate decisioni della Corte Europea mentre la Corte di Cassazione

(sentenza Dorigo del 1.12.2006) ha affermato che «… la prolungata inerzia dell’Italia

corrisponde alla trasgressione dell’obbligo previsto dall’articolo 46 della Convenzione di

conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una

condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia».

Nella stessa pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che, in casi come questi il giudice

dell’esecuzione deve dichiarare che la sentenza di condanna non può essere eseguita.

Il disegno di legge approvato oggi ha, dunque, lo scopo di porre rimedio ad un vuoto

normativo.

CHE COSA PREVEDE IL DDL

Il disegno di legge stabilisce che:

· la domanda di revisione di una sentenza di condanna deve essere innnanzitutto

sottoposta al vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. Se la suprema Corte

decide per l’ammissibilità della richiesta, spetterà alla Corte d’appello procedere al

giudizio di revisione;

· la richiesta di revisione è soggetta a due condizioni:

o la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo deve aver

avuto incidenza determinante sull’esito del procedimento;

o il condannato, al momento della presentazione della domanda di rivedere la

sentenza, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione oppure sia

soggetto all’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa

dalla pena pecuniaria;

· soggetti legittimati a richiedere la revisione sono il condannato o il procuratore

generale presso la Corte di cassazione.

Con l’ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta la Corte trasmette gli atti alla Corte

d’appello competente. La Corte d’appello procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si

riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tutti gli altri

atti compiuti nel precedente giudizio rimangono validi.

Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione sono sospesi.

Il disegno di legge prevede, all’articolo 3, una disciplina transitoria.

Si stabilisce che per le condanne già intervenute, la richiesta di revisione debba essere

presentata, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

legge. Per le sentenze di condanna sospese dal giudice nazionale a seguito di sentenza della

Corte EDU, decorso il termine di cui sopra, la sentenza viene posta in esecuzione.