IMPUNITO

L’(in)Fausto è un uomo dalle grandi risorse: riesce sempre a trovare il modo di farsi notare per le sue uscite - tutte più che opinabili - sui più disparati temi. Nel giorno in cui vengono resi pubblici i dati del referendum-truffa tra i lavoratori, riguardante il protocollo sul benessere, il presidente della Camera non trova di meglio da fare che bocciare la richiesta del ministro delle Comunicazioni - Paolo Gentiloni - di fare in fretta la legge di riordino e  assegnazione delle frequenze radiotelevisive adibite al servizio pubblico e privato, questo per evitare le salatissime multe dell’Ue (l’Italia fa parte per la zona di continente europeo di competenza della zona 1 e al riguardo le assegnazioni dello spettro elettromagnetico devono rispettare la normativa che stabilisce la ripartizione come da convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni «ITU» e per quanto riguardo l’Europa (e nello specico per l’Italia) intesa non come comunità politica ma, e questo fin da quando l’etere iniziò ad affollarsi, zona di appartenenza fisica, alla normativa europea CEPT [*]). L’ex segretario rifondarolo risponde che «la politica detta le sue priorità: la Gentiloni, dopo il rinvio bipartisan per dare la precedenza al decreto sui trasporti, deve dare la precedenza alle riforme costituzionali e alla legge elettorale». La terza carica dello Stato probabilmente si confonde, crede di essere all’ultimo anno della legislatura, quello normalmente deputato alla riforma della legge elettorale; d’altra parte non si vede quali modifiche costituzionali siano così urgenti da accordare loro una corsia preferenziale: la carta fondamentale della Repubblica è già stata stravolta abbastanza da far rigirare nella tomba i ‘padri costituenti’, perché continuare ad accanirsi?  Ci sorge il dubbio che l’(in)Fausto utilizzi strumentalmente certi argomenti per fare un altro regalo ai padroni, dopo quello di non aver preso posizione sul referendum ed aver trascinato sulle stesse posizioni il suo partito; c’è una sola differenza, in questo caso: qui il padrone da accontentare è solo sua Emittenza Mediaset che può continuare a violare impunemente le sentenze della magistratura che lo obbligherebbero a spostare una delle sue televisioni sul satellite, in modo da dare spazio alle frequenze per l’emittente “Europa 7”, assegnataria da anni del posto di “Rete 4” - che continua a trasmettere dal 1996 illegalmente, realizzando così un primo vero pluralismo nell’informazione radiotelevisiva.

Stefano Ghio

Torino, 11 ottobre 2007

[*] Queste solo alcune delle normative, leggi e delibere che il Signor Bertinotti (farebbe cosa gradita) dovrebbe prendere in considerazione e se non conosce la materia, sono presenti in Italia valenti conoscitori della materia e non occorre nemmeno andare a scomodare scienziati come l’Ingegner Rubbia o la simpatica (tra l’altra sempre pronta e disponibile) astronoma la Professoressa  Margherita Hack, può trovare anche tra i comunisti dei valenti ed esperti radioamatori che conoscono la materia e possono illuminarlo sul caos che regna sovrano nell’etere italiano, emerso dopo la conferenza di Ginevra e di cui il Ministro delle Comunicazioni Gentiloni, come si evince dalla sua richiesta di urgenza, non dubitiamo esserne a conoscenza.

[* Note di Luciano Bezerédy

 

- decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle

licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4

dicembre 1997, come modificato dalla delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;

 

- il piano di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e

telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983, Supplemento

ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;

 

- decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n.

189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

 

 

- legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

 

 

- decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per

l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

 

- piano di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e

telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983, Supplemento

ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;

 

- decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle

licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4

dicembre 1997, come modificato dalla delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;

 

 

- il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, recante "Misure per garantire condizioni di

effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 93 del 22 aprile 1998;

 

 

- delibera n. 69/99 recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato

delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione

delle frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;

 

- decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione

dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

 

 

- direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in

relazione alle comunicazioni mobili e personali;

 

- direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una

disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di

telecomunicazioni;

 

- la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998

sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza

generazione nella Comunità, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione da parte degli

Stati membri dell'Unione europea delle misure necessarie per consentire l'introduzione coordinata e

progressiva dei servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sul loro territorio entro il 1° gennaio 2002

al più tardi, con la previsione di un sistema di abilitazioni per l'UMTS entro il 1° gennaio 2000;

VISTO l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale

del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

 

- regolamento delle radiocomunicazioni che integra le disposizioni dell'atto costitutivo e della

convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e

ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

 

- decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n.

ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per

l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;

 

- decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro

per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz,

2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;

 

- decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro

per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz,

2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;